ARTICOLO N.2103
Prestazione del lavoro (1).
[I]. Il lavoratore deve
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero
a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento
delle ultime effettivamente svolte.
[II]. In caso di modifica
degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore,
lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
[III]. Il mutamento di
mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo
formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto
di assegnazione delle nuove mansioni.
[IV]. Ulteriori ipotesi
di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore,
purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste
dai contratti collettivi.
[V]. Nelle ipotesi di cui
al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto,
a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello
di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione
per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento
della precedente prestazione lavorativa.
[VI]. Nelle sedi di cui
all'articolo 2113, quarto comma, o...
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