[I]. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
[1] Sugli obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, v. art. 29-bis d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv., con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40.
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