ARTICOLO N.2069
Efficacia.
[I]. Il contratto collettivo
deve contenere la indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori
di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e
del territorio dove ha efficacia.
[II]. In mancanza di tali
indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori
e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti (1).
(1) Per i contratti collettivi di diritto comune recepiti in leggi delegate v. l. 14 luglio 1959, n. 741.
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