ARTICOLO N.2033
Indebito oggettivo.
[I]. Chi ha eseguito un
pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre
diritto ai frutti [820 ss.] e agli interessi
[1284] dal giorno del pagamento, se chi lo ha
ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede [1147],
dal giorno della domanda.
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