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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.1916

      Diritto di surrogazione dell'assicuratore (1).


    • [I]. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili [1203].

      [II]. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, (2) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (3).

      [III]. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione [1589].

      [IV]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

      (1) La Corte cost., con sentenza 18 luglio 1991, n. 356 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico».

      (2) L'art. 91, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso le parole «dagli affiliati,». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

      (3) La Corte cost., con sentenza 21 maggio 1975, n. 117 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il...

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