ARTICOLO N.1467
Contratto con prestazioni corrispettive.
[I]. Nei contratti a esecuzione
continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di
una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti
straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare
la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 [168 trans.].
[II]. La risoluzione non
può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale
del contratto.
[III]. La parte contro
la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente
le condizioni del contratto [1623, 1664].
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