ARTICOLO N.1464
Impossibilità parziale.
[I]. Quando la prestazione
di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile [1258],
l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione
da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse
apprezzabile all'adempimento parziale [1181].
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