ARTICOLO N.1456
Clausola risolutiva espressa.
[I]. I contraenti possono
convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata
obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
[II]. In questo caso, la
risoluzione si verifica di diritto [1517] quando
la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola
risolutiva [1457
2].
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