ARTICOLO N.1256
Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea.
[I]. La obbligazione si
estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione
diventa impossibile [1218, 1463
ss.].
[II]. Se l'impossibilità
è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del
ritardo nell'adempimento [1219]. Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando,
in relazione al titolo dell'obbligazione [1173]
o alla natura dell'oggetto [1174], il debitore
non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il
creditore non ha più interesse a conseguirla [1174].
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...