ARTICOLO N.1227
Concorso del fatto colposo del creditore. [2056]
[I]. Se il fatto colposo
del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito
secondo la gravità della colpa [2055
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e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
[II]. Il risarcimento non
è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
diligenza [1175].
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