ARTICOLO N.1223
Risarcimento del danno. [2056]
[I]. Il risarcimento del
danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita
subita dal creditore [1174] come il mancato guadagno
[2056
2], in quanto
ne siano conseguenza immediata e diretta [40, 41 c.p.].
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