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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.1218

      Responsabilità del debitore. [641 c.p.] 1


    • [I]. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181, 1197] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss., 2740], se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione [1256 1] derivante da causa a lui non imputabile [1176 1; 160 trans.].

       

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