ARTICOLO N.1180
Adempimento del terzo.
[I]. L'obbligazione
può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se
questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione
[1674, 1717, 2232].
[II]. Tuttavia il creditore
può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli
ha manifestato la sua opposizione [1236].
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