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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.1175

      Comportamento secondo correttezza.


    • [I]. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [1183 2, 1206, 1227 2, 1337, 1338, 1358, 1375, 1460 2, 1686 2, 1690 2, 1710 2, 1746, 1759, 1800 2, 1805, 1914, 2106, 2598 n. 3; 88 c.p.c.] (1).

      (1) Articolo così modificato dall'art. 32 d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 287.

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