ARTICOLO N.433
Persone obbligate (1).
[I]. All'obbligo di
prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge [129-bis, 156
3]; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti
prossimi (2); 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
gli adottanti; (3); 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza
dei germani sugli unilaterali [439].
(1) Articolo così sostituito dall'art. 168 l. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) L'art. 64, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il numero. Il testo recitava: «2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.
(3) L'art. 64, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il numero. Il testo recitava: «3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.
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