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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.433

      Persone obbligate (1).


    • [I]. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

      1) il coniuge [129-bis, 156 3];

      2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (2);

      3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; (3);

      4) i generi e le nuore;

      5) il suocero e la suocera;

      6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [439].

      (1) Articolo così sostituito dall'art. 168 l. 19 maggio 1975, n. 151.

      (2) L'art. 64, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il numero. Il testo recitava: «2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

      (3) L'art. 64, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il numero. Il testo recitava: «3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

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