ARTICOLO N.428
Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.
[I]. Gli atti compiuti
da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi
causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento
in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della
persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio
all'autore [1425 ss.; 613
c.p.].
[II]. L'annullamento
dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio
che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o
di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede
dell'altro contraente [1425
2].
[III]. L'azione si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto
è stato compiuto [1442].
[IV]. Resta salva ogni
diversa disposizione di legge [120, 591
n. 3, 775; 130 trans.].
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