SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.3.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, la BANCA POPOLARE DI BARI S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, anche banca) per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La banca si costituiva contestando nel merito la fondatezza del ricorso. All'odierna udienza, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente - nell'ordine di svariate migliaia - tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale negli anni 2000 – 2010 assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l n. 92/2012 assegnate al Giudicante a seguito del trasferimento ad altro ufficio dei colleghi precedenti titolari (dott.sse P., G., A., TA. DE., dott. AR., dott. LA., dott.sse CA. e FI.), la causa, trattata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e succ. modd. e, da ultimo, dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il Giudicante preliminarmente osserva che l'istante nel presente giudizio invoca l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Banca nella assegnazione del dott. L.S. nel ruolo di IR rispetto a quello di CRO; l'illegittimità del mutamento di mansioni...
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