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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Decreto Legge 2023 - LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 (in Gazz. Uff. 4 maggio 2023, n. 103). – Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85. - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.  (DECRETO LAVORO 2023) (A)

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      (A) In riferimento alle disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 4 luglio 2023, n. 2512.

      - In riferimento alla disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 - Effetti sulla percezione dell'Assegno unico e universale - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 luglio 2023, n. 2632.

      - In riferimento al parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali su due schemi di decreti concernenti il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), vedi: Parere Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 3 agosto 2023, n. 9918937.

      - In riferimento alle prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 agosto 2023, n. 77.

      - In riferimento al presente decreto, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 16 dicembre 2023, n. 105.

      - In riferimento alle disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale - istruzioni operative e contabili - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 9 febbraio 2024, n. 617.



    • ARTICOLO N.23 bis

      (Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi)1. (A)


    • 1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

      2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

      3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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      (A) In riferimento al riconteggio dei debiti annullati, di cui al presente articolo, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 10 ottobre 2023, n. 86.

      - In riferimento al riconteggio dei debiti annullati - Precisazioni in merito alla...

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