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(A) In riferimento alle disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 4 luglio 2023, n. 2512.
- In riferimento alla disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 - Effetti sulla percezione dell'Assegno unico e universale - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 luglio 2023, n. 2632.
- In riferimento al parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali su due schemi di decreti concernenti il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), vedi: Parere Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 3 agosto 2023, n. 9918937.
- In riferimento alle prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 agosto 2023, n. 77.
- In riferimento al presente decreto, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 16 dicembre 2023, n. 105.
- In riferimento alle disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale - istruzioni operative e contabili - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 9 febbraio 2024, n. 617.
ARTICOLO N.26
Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.» 1;
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».
2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni...
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