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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto Legge 2023 - LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 (in Gazz. Uff. 4 maggio 2023, n. 103). – Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85. - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.  (DECRETO LAVORO 2023) (A)

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      (A) In riferimento alle disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 4 luglio 2023, n. 2512.

      - In riferimento alla disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 - Effetti sulla percezione dell'Assegno unico e universale - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 luglio 2023, n. 2632.

      - In riferimento al parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali su due schemi di decreti concernenti il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), vedi: Parere Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 3 agosto 2023, n. 9918937.

      - In riferimento alle prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 agosto 2023, n. 77.

      - In riferimento al presente decreto, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 16 dicembre 2023, n. 105.

      - In riferimento alle disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale - istruzioni operative e contabili - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 9 febbraio 2024, n. 617.


    • 1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

      «1-quater. Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.»2.

      1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 23.

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