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(A) In riferimento alle disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 4 luglio 2023, n. 2512.
- In riferimento alla disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 - Effetti sulla percezione dell'Assegno unico e universale - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 luglio 2023, n. 2632.
- In riferimento al parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali su due schemi di decreti concernenti il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), vedi: Parere Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 3 agosto 2023, n. 9918937.
- In riferimento alle prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 agosto 2023, n. 77.
- In riferimento al presente decreto, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 16 dicembre 2023, n. 105.
- In riferimento alle disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale - istruzioni operative e contabili - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 9 febbraio 2024, n. 617.
ARTICOLO N.14
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28»1;
a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:
"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili" 2;
b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;
c) all'articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva...
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