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(A) In riferimento alle disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 4 luglio 2023, n. 2512.
- In riferimento alla disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 - Effetti sulla percezione dell'Assegno unico e universale - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 12 luglio 2023, n. 2632.
- In riferimento al parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali su due schemi di decreti concernenti il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), vedi: Parere Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 3 agosto 2023, n. 9918937.
- In riferimento alle prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 29 agosto 2023, n. 77.
- In riferimento al presente decreto, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 16 dicembre 2023, n. 105.
- In riferimento alle disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale - istruzioni operative e contabili - di cui al presente decreto, vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 9 febbraio 2024, n. 617.
ARTICOLO N.13
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. È , altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.
2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»1.
3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui...
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