ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Corte Costituzionale, 2023,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto

    1.- Con ordinanza del 21 gennaio 2022, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2022, il Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, «nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita».

    Il rimettente riferisce che P. D.R. ha convenuto in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per sentir accertare l'insussistenza dell'obbligo di restituire euro 1.926,60 che l'ente previdenziale, con nota del 26 novembre 2013, aveva richiesto a titolo di maggiori somme indebitamente corrisposte sull'indennità di disoccupazione percepita tra ottobre 2004 e luglio 2005. A sostegno della propria pretesa, il ricorrente nel giudizio a quo ha eccepito la violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nonché del principio di buona fede. A tal riguardo, ha evidenziato il lungo tempo trascorso tra la cessazione dell'erogazione e la prima richiesta di restituzione, la conoscenza da parte dell'INPS di tutti gli elementi per determinare l'indennità e la destinazione della somma a esigenze alimentari.

    Il Tribunale di Lecce riporta che l'INPS si è costituito in giudizio e ha formulato...

  • Diritto

    Considerato in diritto

    1.- Con ordinanza del 21 gennaio 2022, iscritta al n. 9 del reg. ord. 2022, il Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., «nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato [un] legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita».

    Il rimettente riferisce che P. D.R. ha convenuto in giudizio l'INPS per sentir accertare l'irripetibilità della prestazione ricevuta a titolo di indennità di disoccupazione, in ragione del legittimo affidamento ingenerato dall'ente pubblico circa la spettanza della somma, che, oltretutto, sarebbe stata destinata al soddisfacimento di esigenze alimentari.

    1.1.- Secondo il giudice a quo, al caso dell'indebito previdenziale non pensionistico, cui sarebbe ascrivibile l'indennità di disoccupazione, si applica l'art. 2033 cod. civ., che comporterebbe il rigetto della pretesa del ricorrente.

    Nondimeno, a giudizio del rimettente, in presenza di un legittimo affidamento riposto da una persona fisica nella spettanza di una prestazione, quale l'indennità di disoccupazione, erogata da un soggetto pubblico, la pretesa restitutoria violerebbe gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla Corte EDU.

    Su tali basi, il rimettente sollecita questa Corte all'adozione di una sentenza additiva, che dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. nei termini enunciati in apertura.

    1.2.- Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...