La Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, negava a D.V. il diritto all'indennizzo nei confronti dell'INAIL per la nevrosi d'ansia diagnosticatagli come derivante dal demansionamento subìto.
Secondo la Corte, non poteva ravvisarsi in capo a D. una malattia professionale indennizzabile, poiché, in base al D.P.R. n. 1124 DEL 1965 art. 3, la copertura assicurativa opera solo per le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate nell'arti e non per quelle dipese da modalità organizzative del rapporto di lavoro.
Contro la sentenza, D.V. ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L'INAIL resiste con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli D.P.R. n. 1124 del 1965 artt. 1 e 3, D.Lgs. n. 38 del 2000 artt. 10 e 13 e annessa tabella n. 181, nonché dell'art. 2687 (rectius, 2697) c.c. e dei DM 14 gennaio 2008 e 12 giugno 2014. La sentenza avrebbe errato nel richiedere il nesso di causalità tra la malattia e una specifica lavorazione, in quanto sarebbe ammesso l'indennizzo anche per malattie non tabellate, purché sia dimostrata la loro origine professionale.
Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art. 2697 c.c. e omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio. Le Corte non avrebbe considerato che, dalle prove testimoniali assunte in primo grado, dai certificati medici prodotti e dalla consulenza tecnica d'ufficio, era dimostrato che la nevrosi d'ansia era stata contratta dal ricorrente in dipendenza del subìto demansionamento.
Il primo motivo è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo che involge accertamenti di merito devoluti al giudice del rinvio.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, questa Corte ha affermato che la malattia professionale è indennizzabile ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000 art. 13 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall'organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Così, ad esempio, è stato riconosciuto l'indennizzo al lavoratore che aveva contratto malattia professionale dovuta allo stress subìto per le eccessive ore di lavoro straordinario chieste dal datore di lavoro (Cass.5066/18). Ancora, è stato riconosciuto l'indennizzo del D.Lgs. n. 38 del 2000 art. 13 al lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal proprio datore di lavoro (Cass.8948/20).
Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell'esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur...
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