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Estremi:
T.A.R. Brescia, (Lombardia), 2022,
  • Fatto

    FATTO

    1.1. Espone il signor-OMISSIS-, odierno ricorrente, di essersi arruolato nella Guardia di Finanza nel 1985 e che da allora la sua carriera è stata in continua progressione, con l'assegnazione di incarichi di sempre maggiore responsabilità, anche di polizia giudiziaria, con valutazioni del suo operato sempre eccellenti e con l'attribuzione di vari riconoscimenti per l'attività svolta all'interno del Corpo.

    L'apice della carriera viene, a suo dire, raggiunto nel 2012, quando egli partecipa a una missione all'estero, segnatamente a Herat in Afghanistan.

    1.2. Da allora la sua situazione lavorativa subisce, secondo quanto prospettato in ricorso, un progressivo deterioramento. Al riguardo il ricorrente asserisce:

    - di aver trovato al ritorno dall'Afghanistan un ambiente di lavoro ostile;

    - di essere stato più volte ridicolizzato dal Comandante di reparto davanti ai colleghi per le decorazioni assegnategli per la missione all'estero;

    - di essere stato privato di incarichi operativi a ragione della propria attività politica, benché egli la svolgesse già prima della partenza per l'Afghanistan e benché in altre consimili situazioni in cui si erano venuti a trovare altri colleghi il Comando avesse assunto decisioni di segno diametralmente opposto (i.e. mantenendo gli interessati nei rispettivi incarichi);

    - di essere stato lasciato del tutto inoperoso in ufficio per quattro mesi (da ottobre 2013 a febbraio 2014) in quanto privo di compiti assegnati, salvo poi essere spostato dal Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia - G.I.C.O. al Comando di Brescia;

    - di essere stato assegnato a ragione del suo incarico di Presidente del Consiglio comunale del Comune di Bedizzole a uno degli uffici meno appetibili (quello Matricola) e comunque all'unico all'interno del Comando di Brescia retto da un collega di grado e anzianità maggiore della propria,...

  • Diritto

    DIRITTO

    1. Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da mobbing o, in subordine, da straining proposta dal signor-OMISSIS-, già Maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, suo datore di lavoro all'epoca dei fatti causativi del danno lamentato.

    2.1. Giova premettere che secondo la consolidata giurisprudenza, anche del Giudice ordinario, il mobbing consiste in una pluralità di condotte vessatorie del datore di lavoro, o del superiore gerarchico, o dei pari grado non impedite dal datore di lavoro, sistematiche e protratte nel tempo, da cui può derivare la mortificazione morale e/o professionale del dipendente, la sua emarginazione, con conseguenze lesive sulla sua integrità psico-fisica.

    A sua volta lo straining, fenomeno di più recente individuazione, consiste in una situazione parimenti fonte di stress per il lavoratore, ma, a differenza del mobbing, non connotata dalla continuità delle condotte, sicché lo straining può concretizzarsi anche in un solo evento, particolarmente impattante sul lavoratore.

    2.2. A mente dell'articolo 2087 Cod. civ. il datore di lavoro deve adottare, secondo prudenza e diligenza, tutte le misure necessarie a preservare l'incolumità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore.

    Il datore di lavoro deve, pertanto, garantire anche un ambiente di lavoro sereno, prevenendo condotte integranti fenomeni di mobbing o di straining.

    Diversamente incorre in responsabilità contrattuale e risponde ai sensi dell'articolo 2087 Cod. civ. dei danni patiti dal lavoratore quale conseguenza delle condotte ostili e vessatorie poste...

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