---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2015, n. 3337; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 24 settembre 2015, n. 21; Circolare INPS 13 ottobre 2015, n. 170; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2015, n. 32/2015.
(B) Per l'uniforme applicazione della nuova disciplina di cui al presente articolo come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2018, n. 96, in sede di conversione e acquisito il parere dell'Ufficio legislativo espresso con nota del 30 ottobre 2018, vedi prime indicazioni interpretative emanate con Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31/10/2018 n. 17.
(C) In riferimento a guida alla gestione sui contratti di apprendistato, vedi: Circolare Fondazione Studi Consulenti del lavoro 26/11/2018 n. 19.
(D) In riferimento alle tutele del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali, vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19/11/2020 n. 17
[1] In deroga al presente decreto vedi l'articolo 1 , comma 462 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito del corso annuale integrativo.
2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per cento...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...