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(A) In relazione al presente Decreto legislativo vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 luglio 2011 n. 20; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 maggio 2012 n. 11/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 05 giugno 2012 n. 13/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 04 luglio 2012 n. 16; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 19 luglio 2012 n. 113; Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 agosto 2012 n. 22/2012; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare Inps 13 novembre 2012 n. 130; Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 luglio 2013, n. 31/2013.
[1] Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto vedi D.P.C.M. 23 gennaio 2009.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.
[1] Articolo sostituito dall'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
[2] Per la rivalutazione degli importi delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 2013, vedi quanto disposto dall'articolo 306, comma 4-bis, del presente decreto come sostituito dall' articolo 9, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, successivamente con Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 19 giugno 2018 è stato reso noto che in data 6 giugno 2018, con Decreto Direttoriale del Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell'1,9%.
Tale ultima rivalutazione è stata effettuata, senza applicazione di alcun arrotondamento, tenendo conto di quanto stabilito dalla Lettera Circolare n. 314 del 22 giugno 2018, reperibile nel sito internet dell'Ispettorato nazionale del lavoro ...
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