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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Legge 1978 - Istituzione del servizio sanitario nazionale (1) (2) (3) (4) (5) (6). (RIFORMA SANITARIA)

      (1) Il D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124 ha riordinato il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime di esenzioni a norma dell'articolo 59, comma 50, legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo l'abrogazione (art. 8) di tutte le precedenti norme in materia di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non esplicitamente confermate. Pertanto il presente provvedimento deve intendersi soppresso nella parte in cui disciplina tali forme di partecipazione ed esenzione a far data dal 1° maggio 1998.

      (2) Con D.P.R. 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484, sono stati approvati i regolamenti recanti, rispettivamente, la disciplina concorsuale per il reclutamento del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale e la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

      (3) La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" contenuta nel presente provvedimento nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria" ex art. 1, legge 26 febbraio 1999, n. 42.

      (4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del D.lgs.. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, D.lgs.. 300/1999, cit.).

      (5) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.

      (6) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62.



    • ARTICOLO N.27

      Strumenti informativi.


    • Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo articolo 33. L'unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati a cura della sanità militare gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di leva.

      Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario.

      Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1) e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro (2) .

      Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.

      Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale (1) e il Garante per la protezione dei dati personali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali, con le modalità di adozione e di gestione previste dalla...

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