(1) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 6 settembre 2006, n. 95 bis.
ARTICOLO N.1
Art. 1.
I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo.
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre (1) (2).
(1) Per il ripristino di alcune festività vedi articolo 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e articolo 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.
(2) A norma dell'articolo 1 della legge 20 novembre 2000, n. 336 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica, che ha luogo il 2 giugno, viene ripristinata a decorrere dall'anno 2001.
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