ARTICOLO N.2122
Indennità in caso di morte.
[I]. In caso di morte del
prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge [548, 585], ai figli e, se vivevano a carico del prestatore
di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo
grado.
[II]. La ripartizione delle
indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo
il bisogno di ciascuno.
[III]. In mancanza delle
persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le
norme della successione legittima [565 ss.] (1).
[IV]. È nullo ogni patto
anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e
la ripartizione delle indennità [458].
(1) La Corte cost., con sentenza 19 gennaio 1972, n. 8 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo».
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