Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
[I]. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato [2094 ss. c.c.], anche se non inerenti all'esercizio di una impresa [2239 ss. c.c.]; 2) rapporti di mezzadria [2141 c.c.], di colonia parziaria [2164 1 c.c.], di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto [1647 c.c.], nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia [1742 ss. c.c.], di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa4; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica [2093 c.c.]; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
[1] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 141 agosto 1973, n. 533.
[2] Ai sensi dell'art. 30, comma 1, l. 4 novembre 2010, n. 183, in tutti i casi nei quali le...
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