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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Legge 1969 - Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (1).

      (1) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare ENPALS 25 gennaio 2010, n.3.



    • ARTICOLO N.26

      PENSIONI AI CITTADINI ULTRASESSANTACINQUENNI SPROVVISTI DI REDDITO


      Vigente dal 01/01/2000

    • Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 505.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.560.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 505.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 38.850 ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale (1) (2) (3).

      Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione (4).

      Non hanno diritto alla pensione sociale:

      1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;

      2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. (5).

      La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 505.050 annue (6).

      Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 505.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti (7).

      L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni di cui al precedente art. 19 (8).

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