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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice Civile 1942 - bis.



    • ARTICOLO N.2095

      Categorie dei prestatori di lavoro.


    • [I]. I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (1).

      [II]. Le leggi speciali [e le norme corporative] (2), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie [95 att.].

      (1) Comma così sostituito dall'art. 1 l. 13 maggio 1985, n. 190.

      (2) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.

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