ARTICOLO N.2095
Categorie dei prestatori di lavoro.
[I]. I prestatori di lavoro
subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (1).
[II]. Le leggi speciali
[e le norme corporative] (2), in relazione a ciascun ramo di produzione e
alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza
alle indicate categorie [95 att.].
(1) Comma così sostituito dall'art. 1 l. 13 maggio 1985, n. 190.
(2) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo.
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