Il caso
Con comunicazione del 28 gennaio 2020, n.6 dipendenti di un'azienda di pulizie venivano licenziati per giustificato motivo oggettivo a seguito della cessazione dell'appalto per la raccolta rifiuti affidato alla azienda; contestualmente, gli stessi dipendenti venivano assunti dalla nuova società aggiudicataria dell'appalto, con termini e condizioni peggiorativi rispetto al rapporto di lavoro precedentemente in essere.
Pertanto, tre dei suddetti dipendenti impugnavano il licenziamento con missiva del 14 aprile 2020, presentando successivo ricorso ex art. 1, comma 48 e ss L. 92/2012 rivendicando la nullità del licenziamento per violazione di norma imperativa, L. 223/1991.
La società, costituitasi in giudizio, contestava l'intervenuta decadenza dall'impugnazione nonché la fondatezza del ricorso.
La questione
Nell'ipotesi di licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo per cambio appalto quando è applicabile la procedura exl. 223/1991 sui licenziamenti collettivi?
Le soluzioni giuridiche
Preliminarmente, il Tribunale di Lodi ha accertato la tempestività dei tre licenziamenti stante la sospensione del “decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione” dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 introdotta dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i soggetti residenti in determinati comuni, tra i quali rientravano anche i ricorrenti.
Peraltro, il fatto che il D.L. n. 9/2020 fosse stato successivamente abrogato con ...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...