Il caso
Tizio proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Potenza aveva parzialmente disatteso le sue doglianze relative alla decisione di primo grado resa sull'impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli dall'ente pubblico datore di lavoro.
Il resistente eccepiva l'inammissibilità del gravame, in quanto notificato dopo la scadenza del termine – previsto dall'art. 1, comma 62, della l. 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Legge Fornero) - di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza d'appello (avvenuta nella fattispecie mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale del provvedimento, a norma del capoverso dell'art. 133 c.p.c.).
Il ricorrente replicava asserendo l'inidoneità della comunicazione telematica a produrre la decorrenza del cd. termine breve di impugnazione, a causa dell'assenza di firma digitale del Cancelliere sulla sentenza d'appello (pur ricevuta in forma integrale dal difensore destinatario).
La questione
La questione sottoposta all'esame del Supremo Collegio attiene all'idoneità – o meno – della comunicazione telematica di cancelleria di una sentenza, quando essa contenga il testo integrale del provvedimento privo di firma digitale del Cancelliere, a far decorrere il termine “breve” per la proposizione del ricorso per cassazione, nell'àmbito dei procedimenti contenziosi regolati dal rito di cui alla c.d. Legge Fornero.
Le soluzioni giuridiche
La Corte di Cassazione, dopo aver ritenuto applicabile la l. 28 giugno 2012, n. 92, al settore del pubblico impiego contrattualizzato (nel cui novero si inscrive il rapporto di lavoro in discussione), ha dato risposta affermativa al quesito, osservando che:
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