1. Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha ribadito, in relazione al rito introdotto dalla l. n. 92/2012 (c.d. rito Fornero), una soluzione interpretativa già accolta da Cass., S.U., ord. n. 19674 del 18 settembre 2014 (1), ripresa anche da C. cost. n. 78 del 29 aprile 2015 (2).
Prima di esaminare più da vicino la questione decisa, è opportuno ricordare che la finalità perseguita dal legislatore nel ridisegnare la disciplina dei licenziamenti era quella di accompagnare le novità di carattere sostanziale con l'introduzione di un nuovo rito speciale, extra codice, in grado di assicurare una accelerazione della definizione delle relative controversie. Il risultato è stato un procedimento ibrido, composto da elementi mutuati da altri procedimenti speciali (3) e, tuttavia, caratterizzato da molte e notevoli lacune, non tutte agevolmente suscettibili di integrazione attraverso il rinvio alle regole del processo del lavoro.
Giova ancora tenere a mente che l'ambito di applicazione del nuovo rito, concepito con riferimento alle controversie inerenti l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi dell'art. 18 St. lav. «anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro» (art. 1 co. 47 l. 92 cit.), ha subito un'ampia limitazione a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 23/2015, che ha ripristinato l'operatività del rito...
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