1. L'ordinanza in commento si pronuncia su un caso di impugnazione di licenziamento disciplinare per insussistenza del fatto contestato nel vigore della disciplina di cui alla l. 92/2012. In particolare, il Giudice del Lavoro affronta indirettamente la problematica inerente la nozione di «fatto contestato» all'atto di valutare l'avvenuto esaurimento del potere datoriale con riguardo alla condotta contestata al lavoratore in occasione di due procedimenti disciplinari successivi tra loro. Il ricorrente, impiegato presso un istituto bancario, lamentava, infatti, la violazione del principio del ne bis in idem per essere stati sanzionati con la misura espulsiva, a conclusione del secondo dei procedimenti, dei fatti già in precedenza valutati sul piano disciplinare, consistenti in delle movimentazioni irregolari di conti correnti bancari che gli erano costati, a suo tempo, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni. Successivamente, intervenuta nei suoi confronti sentenza penale di condanna in primo grado per il reato di cui agli artt. 416-bis e 110 c.p., la banca aveva proceduto al licenziamento, contestandogli la predetta sentenza e il dolo concorsuale in essa accertato.
Il Decidente, nell'escludere l'intervenuta violazione del principio del ne bis in idem, ha sottolineato la diversità delle condotte addebitate al ricorrente in sede disciplinare, consistendo la prima esclusivamente nell'oggettiva movimentazione irregolare di conti correnti, mentre la seconda tanto nel sopravvenuto evento della pronuncia penale di condanna, quanto, sotto il profilo dell'elemento psicologico, nell'accertamento giudiziale della volontà del ricorrente, riconosciuta insita in detti comportamenti, di concorrere nell'associazione di stampo mafioso.
Pertanto, riformata in appello la sentenza penale in senso assolutorio per insussistenza dell'elemento...
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