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Titolo:
L'imprenditore simula allo Stato un conguaglio non dovuto: non è truffa ma indebita percezione di erogazioni pubbliche
  • Sommario

  • Ad esempio, quando il datore di lavoro non versa i trattamenti assistenziali o previdenziali al lavoratore e ciò nonostante li determini a conguaglio delle somme dovute allo Stato.

    Quotidiano del 20 aprile 2016

    Così la Cassazione, Seconda Sezione Penale, n. 15989/2016, depositata il 19 aprile.

    Il fatto. Il datore di lavoro aveva omesso di versare ai dipendenti le indennità di malattia, di cassa integrazione guadagni ed assegni familiari, tuttavia portando a conguaglio nel modello DM10 -, le somme non corrisposte con quanto da lui dovuto a titolo di oneri previdenziali ed assistenziali, così acquisendo un indebito guadagno sulle somme falsamente dichiarate versate ai lavoratori. Il giudice di primo grado lo assolve dal reato di truffa ai danni dello Stato ex artt. 640, secondo comma, c.p. e 640 bis c.p. perché l'istituto nazionale di previdenza non avrebbe subito alcun danno dalla condotta dell'imputato. Aggiungono i giudici di primo grado che al più sarebbero configurabili i reati di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. per il quale non si era proceduto per difetto di querela e di mera evasione contributiva ex art. 37 del d. lgs. n. 689 del 1981. La pubblica accusa ricorre in Cassazione, per veder meglio qualificare la condotta in oggetto.

    Non si tratta di truffa ex art. 640 ss. c.p. quando il trattamento assistenziale è comunque dovuto. Mancherebbero gli artifizi ed i raggiri, da ritenersi configurati nella sola ipotesi in cui mancasse il diritto da parte del lavoratore all'acquisizione di quelle indennità, perché i presupposti applicativi della malattia o del sostegno assistenziali non si sarebbero verificati. Nel caso di realtà delle condizioni legittimanti il trattamento assistenziale e, tuttavia, di indebito conguaglio maturato dal datore di lavoro che nulla versa al lavoratore, si configurerebbe senz'altro un indebito...

 

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