La disposizione di cui all'art. 2751 bis, n. 3, c.c.- secondo la quale «hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto» - deve essere interpretata, in conformità con l'art. 3 Cost. ed in sintonia con la ratio dello stesso art. 2751 bis c.c., nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l'attività di agente.
Quotidiano del 20 Dicembre 2013
Con la decisione del 16 dicembre 2013, n. 27986, le Sezioni Unite della Cassazione risolvono un contrasto di giurisprudenza sulla natura del privilegio riconosciuto al credito dell'agente, ammettendo la sussistenza di tale privilegio solo qualora il credito derivi dall'attività di un agente persona fisica ed escludendo, per contro, il privilegio nel caso in cui l'agente abbia la veste giuridica di società di capitali.
Il caso. La vicenda decisa dalle Sezioni Unite della Cassazione prende le mosse da un contrasto di giurisprudenza sulla natura del credito riconosciuto all'agente; in particolare, nel caso di specie, nell'ambito di una liquidazione coatta amministrativa. Con l'ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite, infatti, veniva riscontrato un orientamento per il quale il credito dell'agente è privilegiato, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., a prescindere dalla forma giuridica dell'agente e, quindi, anche nel caso di attività di agente svolta sotto forma di società di capitali; e, del pari, un altro orientamento che, invece, riconosceva la natura privilegiata del credito da provvigioni solo nel caso di attività di agente svolta da una persona fisica.
Sul privilegio dell'agente: l'intervento della Corte Costituzionale. La questione, in particolare, era già stata parzialmente...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...