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Titolo:
AGENZIA ASSICURATIVA E « SVIAMENTO DI CLIENTELA »
  • Sommario

    Sommario: 1. Premessa. — 2. Agente di assicurazione e diritto di esclusiva. — 2.1. L'esclusiva quale « elemento naturale » del contratto di agenzia. — 2.2. L'elisione normativa dell'esclusiva nel settore assicurativo è norma antitrust, ma non può considerarsi adottata « in conformità al principio comunitario della concorrenza ». Il divieto d'esclusiva deve considerarsi bilaterale. — 3. Il così detto « trasferimento di portafoglio assicurativo » fra inadempimento contrattuale e concorrenza sleale. — 3.1. L'assenza dell’obbligo di esclusiva deve conciliarsi con gli obblighi di lealtà e buona fede imposti all'agente in costanza di rapporto. — 3.2. La concorrenza sleale dell'ex agente di assicurazioni e l'abuso di informazioni aziendali riservate. — 3.2.1. Primi criteri di distinzione. — 3.2.2. I dati aziendali di cui si tratta. Sono informazioni aziendali di rilevantissima importanza per l’ex preponente e di uso non necessario per lo svolgimento dell'attività dell'ex agente. — 3.2.3. Informazioni utilizzabili e modalità di contatto della clientela sono in stretto rapporto di interdipendenza. L'utilizzo delle informazioni fruibili dall'ex agente non rende possibile un approccio sistematico alla clientela, ma soltanto episodico. — 3.2.4. Indici sintomatici di slealtà concorrenziale. Prime conclusioni in punto concorrenza sleale. — 3.2.5. La violazione dell'art. 98 c.p.i. — 3.2.6. L'approccio sistematico alla clientela da parte dell'agente in costanza di rapporto, a fini di sviamento verso concorrenti del preponente, è inadempimento contrattuale.

  • 1.Premessa.

    L'attività d'impresa dell'agente di assicurazione presenta profili di interesse sia in un'ottica di libertà di concorrenza, sia in un'ottica di concorrenza sleale. In dichiarato ossequio alla prima, sentendo come necessario ed urgente l'intervento, il legislatore ha ritenuto di privare le parti contraenti della libertà di prevedere un'esclusiva contrattuale. Il che complica il problema, di per sé di non facile soluzione, dell'individuazione dei limiti entro i quali sia consentito all'agente indurre la clientela già acquisita verso Compagnie concorrenti; ciò che solitamente accadeva a rapporto cessato (con i limiti imposti dalla disciplina della concorrenza sleale) ora può verificarsi anche in costanza di rapporto, con i limiti rappresentati dalle norme in tema di inadempimento contrattuale, senza poter invocare la violazione dell'esclusiva.

    In generale si può dire che i dati inerenti la clientela sono il perno attorno al quale ruotano una serie di controversie nei cui ambiti sono solitamente denunciati fatti di concorrenza sleale, di violazione di informazioni aziendali riservate, o entrambi. La sensazione è quella per la quale pressoché ogni controversia nella quale si invoca la violazione degli articoli 98 e 99 c.p.i. ha come protagonista (almeno) un « ex » (agente, dipendente, socio, amministratore, etc.).

    Il modello di lite si ripete con connotati pressoché costanti, a prescindere dal settore di riferimento: un, o un gruppo di, « ex » lascia il precedente soggetto per il quale prestava la propria opera (preponente, datore di lavoro, società amministrata, etc.) ed iniziano una collaborazione con un concorrente, che preesisteva o che viene all'uopo costituito (1).

    Collaborazione, questa, —...

 

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