1.Premessa.
L'attività d'impresa dell'agente di assicurazione presenta profili di interesse sia in un'ottica di libertà di concorrenza, sia in un'ottica di concorrenza sleale. In dichiarato ossequio alla prima, sentendo come necessario ed urgente l'intervento, il legislatore ha ritenuto di privare le parti contraenti della libertà di prevedere un'esclusiva contrattuale. Il che complica il problema, di per sé di non facile soluzione, dell'individuazione dei limiti entro i quali sia consentito all'agente indurre la clientela già acquisita verso Compagnie concorrenti; ciò che solitamente accadeva a rapporto cessato (con i limiti imposti dalla disciplina della concorrenza sleale) ora può verificarsi anche in costanza di rapporto, con i limiti rappresentati dalle norme in tema di inadempimento contrattuale, senza poter invocare la violazione dell'esclusiva.
In generale si può dire che i dati inerenti la clientela sono il perno attorno al quale ruotano una serie di controversie nei cui ambiti sono solitamente denunciati fatti di concorrenza sleale, di violazione di informazioni aziendali riservate, o entrambi. La sensazione è quella per la quale pressoché ogni controversia nella quale si invoca la violazione degli articoli 98 e 99 c.p.i. ha come protagonista (almeno) un « ex » (agente, dipendente, socio, amministratore, etc.).
Il modello di lite si ripete con connotati pressoché costanti, a prescindere dal settore di riferimento: un, o un gruppo di, « ex » lascia il precedente soggetto per il quale prestava la propria opera (preponente, datore di lavoro, società amministrata, etc.) ed iniziano una collaborazione con un concorrente, che preesisteva o che viene all'uopo costituito (1).
Collaborazione, questa, —...
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