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Estremi:
Cassazione civile, 2014,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza depositata il 17.9.10 la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente - per quel che interessa nella presente sede - la pronuncia di primo grado del Tribunale capitolino che aveva integralmente rigettato l'opposizione della S.p.A. Il Sole 24 ore contro il verbale di accertamento n. 503/01 con il quale l'INPGI aveva rilevato delle irregolarità contributive in relazione al lavoro prestato da alcuni corrispondenti dall'estero per conto della suddetta società.

    Statuiva la Corte territoriale l'applicazione, sia pure in via equitativa, dello stesso trattamento di esenzione parziale stabilito dall'art. 48 TUIR per una serie di somme (canone locativo, biglietti aerei a fini di ferie, spese scolastiche per i figli, pagamento utenze domestiche, spese assicurative per la casa etc.) versate ai predetti giornalisti, sul presupposto che la loro permanenza all'estero fosse avvenuta in via di trasferta, sebbene di lunga durata.

    Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPGI affidandosi a quattro motivi.

    La S.p.A. Il Sole 24 ore resiste con controricorso e a sua volta spiega ricorso incidentale basato su un solo motivo.

    Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente ex art. 335 c.p.c., si riuniscono i ricorsi perchè aventi ad oggetto la medesima sentenza.

    Il ricorso principale.

    1.1. - Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, del D.Lgs. n. 314 del 1997, nonchè dell'art. 46, e art. 48, comma 5 TUIR approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui la sentenza impugnata ha in sostanza applicato in via analogica, sia pure attraverso una dichiarata valutazione equitativa, anche ai rimborsi per canone locativo, biglietti aerei a fini di ferie, spese scolastiche per i figli, pagamento utenze domestiche, spese assicurative per la casa etc., lo stesso trattamento di esenzione contributiva parziale che l'art. 48 TUIR stabilisce in ordine alla diversa ipotesi dell'indennità di trasferta, nonostante che - per espressa disposizione di legge - l'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile sia tassativa.

    Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per avere la Corte territoriale apoditticamente affermato che, nel caso dei corrispondenti esteri della S.p.A. Il Sole 24 ore, sia chiara la volontà di destinarli solo in via temporanea alla sede estera, mentre in realtà - si obietta in ricorso - la documentazione in atti dimostra esattamente il contrario.

    Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2114 e 2115 c.c., e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale negato che nel caso di specie i giornalisti siano stati trasferiti e per aver invece ritenuto che la mera fissazione di un termine all'assegnazione all'estero del corrispondente sia sufficiente a connotarla come trasferta, indipendentemente dalla sua durata e dal carattere transitorio o permanente dell'esigenza ...

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