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Estremi:
Cassazione civile, 2013,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza depositata il 23 ottobre 2007, la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello proposto dal Poste Italiane s.p.a.

    avverso la sentenza in data 27.5.2005 n. 630, con la quale il Tribunale di Firenze, adito quale giudice del lavoro confronti dalla dipendente M.A., aveva dichiarato il diritto della lavoratrice ad essere scrutinata ai fini dell'eventuale attribuzione della PED (Posizione Economica Differenziata) con decorrenza dal 1A luglio 1997, ai sensi di un accordo sindacale aziendale e della direttiva n. 30 del 1998 emanata dalla società, diritto negatole sulla base dell'assunto che dal 3.3.1998 ella era stata comandata presso la sede del TAR della Toscana, nei cui ruoli era stata poi trasferita dal 1.1.2001, e che tale situazione di comando sarebbe ostativa al riconoscimento del beneficio economico rivendicato.

    La Corte territoriale ha ritenuto che la limitazione contenuta della direttiva n. 30 del 15 luglio 1998 della società per cui il personale comandato non deve ritenersi destinatario della PED non trovasse applicazione nel caso in esame, in quanto:

    - la ricorrente avrebbe maturato il diritto ad essere scrutinata per la PED decorrente dal 1A luglio 1997, quindi evidentemente sulla base della valutazione della professionalità acquisita fino a tale data;

    per cui la successiva situazione di comando, decorrente dal 3 marzo, doveva ritenersi influente sul piano considerato;

    - anche il comando del 1998 era successivo al 1A gennaio del medesimo anno, data di decorrenza del secondo gruppo di P.E.D. contrattualmente convenuto;

    - infine, e comunque, la disposizione che escludeva il personale comandato presso altri enti dall'attribuzione della PED costituirebbe, secondo la Corte ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente va dichiarata la nullità della procura rilasciata all'avv. Giancarlo Penzavalli margine della nota depositata il 27 gennaio 2011.

    L'art. 83 c.p.c., comma 3, nel testo novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, non trova applicazione al caso in esame poichè, come disposto dall'art. 58 comma 1 della stessa legge tale disposizione si applica ai giudizi instaurati (iniziati in primo grado) dopo l'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

    Pertanto alla fattispecie in esame trova applicazione l'art. 83 c.p.c., nel testo anteriore alla suddetta modifica, secondo cui nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l'art. 83 c.p.c., comma 3, nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli dalla norma indicati (ricorso o controricorso).

    Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dalla prima parte del comma 2 del citato articolo, vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, che dovranno fare espresso riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr. Cass., n. 23816 del 2010 ma anche 4879/2013).

    Con due motivi di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 c.c. in relazione all'art. 40 del c.c.n.l. 26.11.1994 ed all'art. 4 dell'accordo integrativo al c.c.n.l. 26.11.1994 - parte economica ed alla circolare n. 30 del 1998 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e chiede alla Corte di accertare se "i criteri ...

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