Con sentenza depositata il 29.12.08 la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame contro la pronuncia con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto la domanda di R.E. intesa ad ottenere la reintegra nel proprio posto di lavoro presso la Self Sime S.r.l. previa dichiarazione di nullità del licenziamento disciplinare intimatogli il 28.5.03 in quanto discriminatorio e ritorsivo e comunque privo di giusta causa o giustificato motivo.
L'addebito riguardava l'avere il lavoratore diffamato la società presentando, insieme con altri cinque dipendenti della stessa, un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli - corredato da documenti aziendali - per irregolarità che sarebbero state commesse dalla Self Sime S.r.l. in relazione all'appalto per la manutenzione dei semafori cittadini, per altro senza averle previamente segnalate ai superiori gerarchici.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il R. affidandosi a cinque motivi.
La SelfSime S.r.l. resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
1.1. - Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dalla SelfSime S.r.l., di inammissibilità del ricorso perchè non rispettoso del requisito di cui all'art. 366 bis c.p.c., (applicabile ratione temporis al caso di specie) e contenente mere censure in punto di fatto, in quanto tali estranee alla presente sede.
Al contrario, da un lato i quesiti risultano correttamente formulati, dall'altro il ricorrente sollecita un consentito sindacato sulla ripartizione dell'onere probatorio in caso di licenziamento e sull'interpretazione di norme c.d. elastiche come quelle in tema di giusta causa o giustificato motivo.
E' noto che, a differenza delle norme a contenuto certo o definitorio, ovvero a "struttura rigida", quelle c.d. elastiche sono norme a variabile contenuto assiologico, che richiedono all'interprete giudizi di valore su regole o criteri etici o di costume o proprie di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici.
Gli esempi sono innumerevoli: oltre ai concetti di giusta causa o di giustificato motivo si pensi, ad esempio, a quelli di buona fede nelle trattative, interesse del minore, concorrenza sleale, vincolo pertinenziale, carattere creativo dell'opera dell'ingegno, importanza dell'inadempimento, danno ingiusto, stato di bisogno etc..
Mentre l'interpretazione delle norme a struttura rigida o definitoria non pone seri problemi di delimitazione del sindacato di legittimità, ben più difficoltoso è il distinguere giudizio di fatto e giudizio di diritto quando si passi ad interpretare norme elastiche o clausole generali (entrambe le locuzioni possono adoperarsi fungibilmente, come altre di analoga valenza).
La soluzione implica una brevissima digressione (senza alcuna pretesa di esaustività) sulla natura...
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