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Estremi:
Cassazione civile, 2022,
  • Fatto

    RITENUTO IN FATTO

    1.Con sentenza in data 16 ottobre 2019, la Corte d'appello di Brescia ha respinto l'impugnazione proposta da A.S. avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato le domande da quest'ultimo avanzate, volte ad ottenere l'accertamento della nullità dei plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi nel periodo compreso fra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) e quello del proprio diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, la O.P.S. Officine Pressofusione S. s.r.l., a decorrere dal (OMISSIS), o, in via subordinata, da ciascuno dei successivi contratti o proroghe di cui non fosse stata provata la legittimità, nonché al risarcimento del danno, quantificato con riguardo alla retribuzione globale di fatto percepita in costanza di rapporto.

    2. In particolare la Corte, dissentendo dalla prospettazione di parte ricorrente che, nell'invocare un'interpretazione della normativa interna conforme al diritto dell'Unione Europea - ed in particolare della Dir. n. 2008/104/Ce, sul lavoro tramite agenzia interinale - aveva dedotto l'unitarietà del rapporto lavorativo considerato, ha escluso che il termine di decadenza dall'impugnativa dei singoli contratti temporanei potesse essere sospeso in caso di successione degli stessi, anche nell'ipotesi in cui la stipulazione del singolo contratto fosse avvenuta prima del decorso del termine per impugnare il medesimo in via stragiudiziale.

    2.1. Il giudice di secondo grado, ha, quindi, condiviso l'iter argomentativo del Tribunale, che aveva affermato la decadenza dell'appellante, ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d) con riguardo a tutti i contratti di somministrazione, ad eccezione dell'ultimo, per essere stata la prima impugnativa stragiudiziale proposta soltanto in data 9 maggio 2016, quando per tutti i rapporti anteriori il termine di decadenza di sessanta giorni era già...

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Dir. n. 2008/104/CE, art. 5.5, sul lavoro tramite agenzia interinale. Osserva, in particolare, il ricorrente che l'invio in successive missioni corrispondenti a non meno di dieci contratti di somministrazione a tempo determinato e per complessivi 1.596 giorni lavorativi, pari a oltre 65 mesi, ha cagionato una elusione delle norme sia interne che del diritto dell'Unione che tuttora qualificano il rapporto a tempo indeterminato come la forma ordinaria di rapporto di lavoro, rispetto al quale i rapporti precari si pongono in termini di eccezione rispetto alla regola.

    Aggiunge che, pur restringendo la considerazione della legittimità dei rapporti intercorsi all'ultimo di essi, lo stesso va valutato nell'ambito di un complessivo quadro di durata e di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione di manodopera, traducendosi il rapporto in una durata superiore a quella che sarebbe stata ritenuta ammissibile dalla Corte di giustizia investita dell'interpretazione della Dir. 2008/104/CE.

    2. Con il secondo motivo si allega la nullità della sentenza impugnata per mancata pronuncia sul motivo d'appello relativo alla violazione del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti del 29 luglio 2013, cap. III, art. 4, lett. a).

    3. Va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso formulata da parte controricorrente in quanto proposto in relazione al combinato disposto dell'art. 117 Cost., e della Dir. n. 2008/104/CE, art. 5.5..

    Invero, la piana lettura della formulazione del motivo induce ad affermare, con tranquillante certezza, che l'oggetto della censura concerne la attuazione nazionale della normativa dell'Unione e l'interpretazione di essa alla luce delle disposizioni rilevanti del...

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