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Titolo:
Licenziamento illegittimo e reintegra ex art. 18 se il CCNL prevede una sanzione conservativa per un fatto più grave di quello posto a base del licenziamento
  • Sommario

  • Il caso

    Nell'ambito di un reclamo exL. n. 92 del 2012 la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 15 aprile 2019, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato il licenziamento per giusta causa irrogato da una Fondazione nei confronti di un proprio dipendente, disponendo la reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione della relativa indennità risarcitoria.

    Il datore di lavoro aveva fondato il recesso per giusta causa sull'omessa comunicazione, da parte del lavoratore assente dal lavoro per malattia, del domicilio presso il quale avrebbe dovuto essere reperibile durante tale periodo, infrazione questa non tipizzata dalla contrattazione collettiva applicabile né tra quelle punibili con sanzione conservativa né, tampoco, ricompresa tra quelle suscettibili di licenziamento per giusta causa (così l'art. 40 del CCNL).

    La sentenza di primo grado aveva rigettato il ricorso proposto dal lavoratore licenziato, volto ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro, così confermando la legittimità del provvedimento datoriale espulsivo.

    La Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado, aveva condannato il datore di lavoro alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 18 , comma 4, L. n. 300 del 1970.

    La Fondazione ha pertanto proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano.

    Il giudizio di legittimità si è concluso con il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della sentenza di secondo grado impugnata.

    Le questioni

    La questione principale trattata dalla S.C. nella decisione in commento riguarda l'applicabilità del regime di tutela reale previsto dall'art. 18 c. 4 St. Lav. nell'ipotesi in cui il CCNL preveda...

 

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