ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2022,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. R.S., dipendente della Novellini s.p.a. come direttore generale con qualifica di dirigente (v. controricorso pag. 6), ha agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 10.8.2013, per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonché per difetto di giusta causa o di giustificatezza, con le conseguenze di cui al c.c.n.l. per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 23.1.2008 e con condanna della società al risarcimento dei danni alla salute e alla professionalità.

    2. Il Tribunale di Mantova ha respinto le domande del lavoratore ritenendo il licenziamento sorretto da giusta causa.

    3. La Corte d'appello di Brescia, nel respingere l'appello del R., ha dato atto: che questi era stato assunto il (OMISSIS) e nominato direttore generale a far data da aprile 2013; che dal 2010 le società italiane del gruppo Novellini avevano avviato un processo di ristrutturazione aziendale e di riposizionamento del debito e nel giugno 2010 avevano sottoscritto un accordo con gli istituti di credito finanziatori, in attuazione del piano di risanamento attestato ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 3; che nei primi giorni di ingresso in azienda il R. aveva manifestato al consigliere delegato Dott.ssa Barbara Novellini le sue riserve sulla valutazione di alcune poste contabili inserite nella bozza del bilancio 2012; che in data 7.6.13 il predetto partecipò alla riunione del consiglio di amministrazione della società Novellini, nel corso della quale diede lettura di un documento in cui manifestava critiche al bilancio del 2012; che tali critiche resero necessaria una serie di verifiche, sollecitate sottoposte verifiche anche del collegio sindacale e alla società di revisione; che le svolte rivelarono la sostanziale infondatezza delle critiche e la società provvide a muovere una contestazione disciplinare al proprio dirigente che, con...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    10. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione del principio di immutabilità della contestazione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, per avere la Corte di merito valorizzato, ai fini della legittimità del licenziamento, fatti non previamente contestati.

    11. Si sostiene che il fatto contestato al R. era di aver accusato gli amministratori e dirigenti della Novellini s.p.a., diffondendo nella riunione del C.d.A. del 7.6.2013 il documento "Bilancio 2012", della commissione del reato di "falso in bilancio", attuato "tramite una serie di artifizi di carattere contabile...e di ricorso abusivo al credito" e di "aver utilizzato i medesimi fatti per ottenere l'approvazione del ceto bancario"; che invece la valutazione di legittimità del licenziamento era stata basata su ulteriori fatti non contestati, ed esattamente: sulle critiche che il dottor R. aveva espresso sia antecedentemente alla riunione del C.d.A. del 7.6.2013, sia in sede di giustificazioni; sul fatto che egli avesse adottato, già nelle fasi iniziali del rapporto, modalità comportamentali che rivelavano una contrapposizione con le scelte degli organi gestionali della società; sulla circostanza che aveva prospettato pubblicamente la potenziale commissione di reati da parte dei membri del C.d.A., in assenza di documentazione a supporto dei rilievi sollevati e benché il bilancio fosse ancora suscettibile di modificazione e, per di più, dopo aver constatato la disponibilità del personale della società datrice di lavoro e della società di revisione a valutare la fondatezza dei rilievi esposti; sulla evidente sostanziale infondatezza delle censure espresse alla bozza di bilancio.

    12. Col secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost., per motivazione apparente, nonché per omesso esame di fatti decisivi per il...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...