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Estremi:
Tribunale Bari, 2022,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con ricorso depositato in data 26.5.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari l'I. N. P. S. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - e ne chiedeva la condanna, previo accertamento della sussistenza del rischio amianto ex art. 13 comma 8° L. n. 257/92 - al riconoscimento in proprio favore dei benefici previsti dalla legge, con la conseguenziale rivalutazione dei contributi relativi al periodo di esposizione all'amianto.

    Esponeva il ricorrente di essere stato esposto all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, avendo lavorato alle dipendenze della “(omissis)” S.p.A., per i periodi e con le mansioni dedotte nell'atto introduttivo del giudizio. Deduceva di aver adito il Tribunale di Bari per ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi di cui alla l. n. 257/1992 con ricorso notificato in data 26.5.2006 e che tale procedimento (n.r.g. 8170/2006) si era concluso con sentenza che dichiarava l'improponibilità della domanda giudiziale per mancata presentazione della domanda amministrativa all'Inps in epoca precedente all'instaurazione del giudizio (sent. Trib. Bari n. 11653/2012). Allegava, ancora che avverso tale sentenza aveva proposto appello (Rg. n. 3181/2013, ricorso notificato all'INPS il 23.12.2013). La Corte di Appello, tuttavia, con sentenza n. 1512/2015 aveva rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado e concludendo per la improponibilità della domanda giudiziaria perché non preceduta da istanza amministrativa all'INPS. Passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello, il ricorrente presentava domanda amministrativa all'INPS il 12.3.2021 finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'esposizione all'amianto con conseguente ricostituzione della pensione in godimento che veniva rigettata dall'Istituto. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. eccependo l'improponibilità...

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