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Titolo:

Licenziamento collettivo – La violazione dei criteri ex l. 233/1991 assume carattere meramente formale?

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  • Sommario

  • Il caso

    Una società di autotrasporti nell'arco del periodo 28.11.2014 e 9.12.2014 aveva intimato il licenziamento collettivo a undici lavoratori. I prestatori, nell'impugnare il licenziamento adivano il Tribunale di Palmi e ivi vedere condannata la società exart. 18 dello Statuto dei Lavoratori. I ricorrenti ritenevano che la Ditta avesse violato, nella procedura di licenziamento collettivo, l'art. 4 comma 9 della l. 233 del 1991, essendo le lettere pregiudizievoli circa l'indicazione dei criteri utilizzati dalla Datrice per il licenziamento.

    In primo grado si costituiva la Datrice, che nelle proprie difese riteneva correttamente applicato l'articolo di cui sopra, sostenendo che vi era stato un mero errore formale circa la mancata indicazione dei concreti punteggi attribuiti a ciascun lavoratore e dei dati fattuali relativi a criteri di scelta tra i lavoratori; insisteva per altro nella correttezza del licenziamento collettivo. Portava a supporto copiosa documentazione integrativa circa la correttezza dell'indicazione dei criteri di scelta al fine di provare la “svista” materiale.

    In primo grado, il Tribunale competente ha accolto le domande dei Ricorrenti, dichiarando illegittimo il licenziamento collettivo intimato, dichiarando risolto il contratto di lavoro con conseguente condanna per la Resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto l. nr. 300/1970, art. 18 comma. 7. Tale dispositivo veniva impugnato dalla Datrice; Ella contestava l'errata applicazione dell'art. 4 comma 9, l. 233/1991, essendo presente un mero vizio di forma nell'intimazione di licenziamento collettivo.

    La Corte Territoriale con Sent. 568 del 2019 ha ritenuto il licenziamento...

 

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