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Titolo:
Sospensione lavorativa e ricorso alla CIGO: sulla corretta valutazione del periculum in mora
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  • Sommario

  • Il caso

    A seguito di accoglimento parziale di un ricorso exart. 700 c.p.c. il Tribunale di Roma, dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione di un lavoratore con contestuale collocamento dello stesso in cassa integrazione guadagni con causale Covid 19, ordinava alla società datrice di lavoro convenuta la riammissione in servizio del ricorrente condannandola altresì al pagamento di tutte le retribuzioni omesse.

    Detto provvedimento veniva impugnato con reclamo da parte della società datrice di lavoro la quale, riproposte le eccezioni preliminari di nullità per mancata indicazione della futura azione di merito e di incompetenza territoriale, ribadiva come la cassa integrazione con causale Covid-19 non fosse riservata alle sole aziende in crisi dovendosi considerare invece acausale. Concludeva, pertanto, chiedendo la sospensione dell'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti e la remissione della questione di legittimità costituzionale in relazione al temporaneo ed emergenziale divieto di licenziamento imposto normativamente alle imprese.

    Si costituiva in giudizio anche il lavoratore reclamato sostenendo l'inammissibilità delle eccezioni proposte oltre la sussistenza degli specifici presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris.

    All'esito del giudizio il Collegio romano accoglieva il reclamo dichiarando l'insussistenza del periculum in mora.

    La questione

    La questione giuridica affrontata dal Collegio riguarda la corretta valutazione della fondatezza dei presupposti normativi richiesti nel giudizio cautelare ai fini del suo accoglimento.

    In particolare l'attenzione del Tribunale si focalizza proprio sul requisito del ...

 

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