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Titolo:
Apprendistato: per la trasformazione del contratto il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento agli obblighi di formazione
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  • Sommario

  • Il caso

    Una lavoratrice impugna il recesso intimatole alla scadenza del contratto di apprendistato, proponendo domanda giudiziale volta ad accertare l'illegittimità del contratto stesso per difetto dell'attività formativa e, conseguentemente, il suo diritto a percepire le relative differenze retributive deducendo altresì l'ingiustizia dell'intimato recesso datoriale in quanto intervenuto su rapporto che, per l'illegittimità predetta, ab initio andava trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

    La domanda della ricorrente viene però dichiarata inammissibile, tanto in primo grado quanto in appello.

    I giudici di merito ritengono infatti essere nella specie maturata a scapito della lavoratrice la decadenza dall'impugnazione del recesso per effetto dell'infruttuoso decorso del termine di sessanta giorni di cui alla legge n.183/2010, art. 32, comma 3, lett. a), che ha esteso anche ai “licenziamenti che presuppongono la risoluzione delle questioni relative alla qualificazione del rapporto” il regime generale fissato dall'art.6 legge n.604/1966.

    Con un unico, articolato motivo di ricorso, la lavoratrice ricorre avanti la Corte di legittimità chiedendo cassarsi la pronuncia di merito non essendosi in essa tenuto conto, laddove è dichiarata la decadenza in questione, del differimento del relativo termine introdotto con il D.L. n.225/2010, conv. in legge n.10/2010.

    La questione giuridica

    Il contratto di apprendistato è il contratto di lavoro finalizzato alla formazione ed all'occupazione delle persone di giovane età (art. 41, comma 1, D. Lgs. n.81/2015), il cui utilizzo è favorito dal legislatore...

 

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